Pratiche di esportazione

Attestato di libera circolazione, certificati CAI e CAS di importazione/spedizione temporanea, licenza comunitaria di esportazione definitiva, autocertificazione per l’arte contemporanea

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio stabilisce il divieto di esportazione definitiva per tutti i beni vincolati di proprietà privata e pubblica. Esso inoltre prescrive la necessità di autorizzazione ministeriale preventiva per quelli di proprietà privata, opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni e nei quali sia presumibile l’esistenza di un interesse culturale la cui effettività non sia stata però ancora verificata (art. 65 e ss.).
Di tutti i beni culturali, sottratti o meno all’esportazione definitiva, può essere richiesta l’uscita temporanea, per gli scopi stabiliti dalla normativa vigente in materia, con l’obbligo da parte del proprietario di munirsi dell’attestato di circolazione temporanea.
Il rapporto con gli uffici preposti al controllo e rilascio di autorizzazioni di esportazione o di importazione per beni culturali è spesso complicato. Ci occupiamo di seguire per vostro conto presso gli Uffici Esportazione di oggetti d’arte e d’antichità le pratiche finalizzate al rilascio dei seguenti certificati e licenze:

Attestato di libera circolazione:
attestato necessario per l’esportazione o la spedizione definitiva di oggetti o opere che abbiano più di 50 anni, di proprietà privata, che non siano stati dichiarati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di importante o eccezionale interesse. Validità triennale dalla data di emissione. Non rinnovabile.

Certificato di importazione / Spedizione temporanea, CAI o CAS :
certificato che attesta l’importazione (da un paese terzo) o la spedizione (da un paese membro dell’Unione Europea) di un’opera o di un bene culturale sul territorio nazionale. Ha validità di cinque anni, rinnovabili su richiesta dell’interessato, nell’ambito dei quali è consentita la riesportazione dell’oggetto, previa verifica dell’Ufficio Esportazione e consegna del CAI o CAS originale.

Licenza comunitaria di esportazione definitiva:
la licenza è necessaria per le esportazioni definitive dal territorio dell’Unione Europea di tutti gli oggetti e le opere che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE, n. 3911/92, di cui all’allegato A del D.lgs.22/01/2004, n. 42.

Autocertificazione per l’arte contemporanea:
autocertificazione richiesta per l’esportazione o la spedizione di opere di autore vivente o che abbiano meno di 50 anni.